I.V.A.
L’Imposta sul valore aggiunto è un'imposta gravante sui consumi, proporzionale, applicata alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate da imprenditori, artisti e professionisti nell'esercizio della propria attività sul territorio italiano.
L'I.V.A. si applica altresì alle importazioni effettuate da chiunque.
Periodicamente devo liquidare e versare l'I.V.A.. Liquidare l'I.V.A.significa determinare la posizione di debito o di credito nei confronti dell'Erario facendo la differenza tra l'I.V.A. incassata e quella pagata, tranne per coloro che tengono la contabilità forfetaria per i quali è previsto un abbattimento % sull’I.V.A. incassata.
E' importante sottolineare che non tutta l'I.V.A. pagata è detraibile.
Se l'I.V.A. incassata è maggiore dell'I.V.A. pagata detraibile effettuo il versamento tramite conto fiscale.
Qualora l’importo dell’I.V.A. da versare non superi le 50.000 lire il versamento dovrà essere fatto nella liquidazione successiva. Se l'I.V.A. incassata è minore all'I.V.A. pagata detraibile ho un credito nei confronti dello Stato che può essere riportata nelle successive liquidazioni o chiesto a rimborso in base alle disposizioni del 633/72.
La norma prevede che l'I.V.A. venga versata mensilmente se ho un volume d'affari presunto (nel caso d'inizio attività) o reale (facendo riferimento all'anno precedente) maggiore a 360 milioni in caso di prestazioni di servizi o 1 miliardo in caso di commercio o produzione di beni o, se il volume d'affari è inferiore ai parametri sopra indicati posso optare per versare l'I.V.A. trimestralmente pagando l'1% di interesse di maggiorazione.
Le liquidazioni trimestrali sono 3 relative al I, II e III trimestre. Il quarto trimestre viene liquidato e versato in sede di dichiarazione I.V.A. annuale.
Gli autotrasportatori ed i distributori di carburante liquidano l'I.V.A. di tutti e quattro i trimestri, senza applicazione dell’1 % della maggiorazione suddetta.
Liquidazioni e versamenti periodici mensili:
ogni 16 del mese successivo al periodo d’imposta.Liquidazioni e versamenti trimestrali:
16 maggio – 16 agosto – 16 novembre,per autotrasportatori e distributori carburanti i termini sono:
16 maggio – 16 agosto – 16 novembre - 16 febbraioEntro il 27 dicembre devo versare l’acconto in ragione dell’88% di quanto versato per l’ultimo periodo d’imposta (dicembre o 4° trimestre) dell’anno precedente. Nessun acconto dovrò versare se nel periodo dell’anno precedente ero a credito. Il 16 marzo vanno inoltre fatti la liquidazione e il versamento relativo alla dichiarazione annuale I.V.A..
Presentazione della dichiarazione IVA periodica
Tutte le società e le ditte individuali con un volume d'affari superiore a 50 milioni sono obbligate a inviare direttamente o tramite un intermediario abilitato (Associazione) la dichiarazione IVA periodica relativa al mese o al trimestre di riferimento. La dichiarazione va protocollata entro il mese o trimestre successivo a quello di riferimento e inviata entro il secondo mese successivo.
Presentazione della dichiarazione IVA annuale.
A) Soggetti che presentano la dichiarazione in via autonoma.
La presentazione in via autonoma (cioè in forma non unificata) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:
- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG nonché le società di persone con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell'Iva in modo particolare;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori che presentano le dichiarazioni per soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti;
- particolari soggetti (ad es. i venditori porta a porta), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata;
B) Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione I.VA. col modello unico.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA col modello unico tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero artistiche o professionali, titolari di partita IVA.
C) Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione I.V.A.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:
- i soggetti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti IVA;
- i produttori agricoli esonerati da adempimenti;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi di intrattenimenti che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica impresa individuale;
- le associazioni sportive dilettantistiche.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
SOGGETTI PRES. DICH. IVA Persone fisiche con ritenute fino a 20 soggetti. Dichiarazione unificata 2/5 - 30/6 Invio telematico 31/10 Persone fisiche con ritenute a oltre 20 soggetti Dichiarazione unificata 2/5 - 30/6 Invio telematico 31/10 Società di persone con ritenute fino a 20 soggetti. Dichiarazione unificata 2/5 - 30/6 Invio telematico 31/10 Società di persone con ritenute a oltre 20 soggetti Dichiarazione unificata 2/5 - 30/6 Invio telematico 31/10 Società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e ritenute fino a 20 soggetti Dichiarazione unificata entro un mese dall'approvazione del bilancio Invio telematico entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio Società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e ritenute a oltre 20 soggetti Dichiarazione unificata entro un mese dall'approvazione del bilancio Invio telematico entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio Società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Dal 1° febbraio al 31 maggio Invio telematico entro il 30 giugno * E' probabile che anche nel 2001 saranno riproposte le proroghe concesse nel 200
Sanzioni amministrative
Nel caso in cui non si eseguano gli adempimenti sopra descritti sono previste sanzioni amministrative oltre a quelle penali e accessorie. Di seguito indichiamo quelle amministrative.
Tardivo versamento dell'Iva a debito derivante dalle liquidazioni mensili o periodiche. Sanzione del 3.75% se versata entro 30 giorni; dopo tale periodo la sanzione aumenta al 6%. Gli interessi ammontano al 3.5% annuale.
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta Sanzione dal 120 % al 240 % dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di Lire 500.000. Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni in assenza di debito d'imposta. Sanzione da Lire 500.000 a Lire 4.000.000. Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Sanzione da Lire 500.000 a lire 4.000.000. Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante. Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione. Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante. Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato dal Ministero. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli. Sanzione da Lire 500.000 a Lire 4.000.000. Violazione dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'Iva in acconto, dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'Iva a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale. Sanzione del 30% dell'importo non versato
A cura della Libera Associazione Artigiani