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Societā in accomandita per azioni 1

La societā viene costituita tramite atto pubblico redatto da notaio o per pubblica sottoscrizione. Il capitale sociale minimo deve essere almeno di 200.000.000 di lire ed č rappresentato da azioni. In questa societā esistono due tipi di soci:

  • soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni assunte dalla societā;
  • soci accomandanti che rispondono per i debiti della societā limitatamente al capitale conferito.

Possono essere amministratori solo i soci accomandatari.

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A cura della Libera Associazione Artigiani