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La forma giuridica D La scelta della forma giuridica rappresenta un momento fondamentale nella vita dellimpresa. Da essa dipendono infatti i successivi risvolti di natura giuridica, fiscale, organizzativa e di responsabilità. Devo perciò scegliere se intendo intraprendere l'attività da solo, con la collaborazione dei familiari o sotto forma di società (art. 2247 del Codice Civile "contratto tramite il quale, due o più persone conferiscono beni o servizi per lesercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili").
Le varie forme giuridiche previste dal nostro ordinamento sono:
Ditta Individuale (artt. 2082-2083 Codice Civile) Impresa Famigliare (art. 230bis Codice Civile) Società Semplice (art. 2251 Codice Civile)
NON DISPONIBILE PER L'ARTIGIANATOSocietà in Nome Collettivo S.n.c. (art. 2291 Codice Civile) Società in Accomandita Semplice S.a.S. (art. 2613 Codice Civile) Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata COOP.r.ill.
(art. 2511 Codice Civile)Società Cooperativa a Responsabilità Limitata COOP.r.l.
(art. 2511 Codice Civile)Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico (art. 2475 bis Codice Civile) Società Responsabilità Limitata S.r.l. (art. 2472 Codice Civile) Società in Accomandita per Azioni S.a.p.A. (art. 2462 Codice Civile)
NON DISPONIBILE PER L'ARTIGIANATOSocietà Per Azioni S.p.A. (art. 2325 Codice Civile)
NON DISPONIBILE PER L'ARTIGIANATOForme Associate d'Impresa Associazione temporanea d'imprese (D.Lgs. 358/92) Consorzio (art. 2602 Codice Civile) Società consortile (art. 2615-ter Codice Civile)
A cura della Libera Associazione Artigiani